Art. 20.
(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione).

      1. Con legge regionale statutaria, consultati mediante referendum i cittadini appartenenti ai territori degli enti locali interessati, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei comuni e delle province, possono essere fusi due o più comuni, può essere istituito un nuovo comune, una nuova provincia e la città metropolitana.
      2. La regione autonoma favorisce ogni forma di aggregazione tra comuni e tra province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i comuni minori.

 

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